Il percorso educativo degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) rappresenta una sfida complessa e in continua evoluzione nel sistema scolastico italiano. Sebbene il problema sia stato a lungo sottovalutato, con una scarsa conoscenza sia a livello clinico che sociale, negli ultimi decenni si è assistito a una progressiva presa di coscienza e all'introduzione di normative volte a garantire un diritto allo studio equo e inclusivo. L'ambito della matematica, in particolare, presenta specificità che richiedono un'attenta considerazione nella valutazione degli apprendimenti degli alunni con DSA, al fine di promuovere lo sviluppo delle loro potenzialità individuali e superare le difficoltà intrinseche ai loro profili di funzionamento.

L'Evoluzione Normativa e Culturale dei DSA in Italia
Fino agli inizi del XXI secolo, il problema degli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) è stato ampiamente sottovalutato nel nostro Paese. Anche in ambito clinico, la conoscenza di tali disturbi era limitata. La mancanza di servizi specialistici rendeva la vita dei genitori di figli dislessici e/o discalculici particolarmente ardua, spesso persi nella varietà di congetture e informazioni frammentate. Una svolta decisiva si registrò nell'ultimo decennio del XX secolo, con la fondazione, nel 1997 a Bologna, dell'Associazione Italiana Dislessia (AID) da parte di Giacomo Stella, psicologo e psicolinguista. Le istanze dell'AID e delle famiglie vennero finalmente recepite dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 2004, attraverso una nota che definiva la dislessia come un disturbo specifico dell'apprendimento riguardante la lettura e la scrittura. A differenza di quanto accaduto per gli alunni con disabilità, non fu una legge parlamentare, ma una nota ministeriale a segnare l'inizio di un percorso di riconoscimento. Il Miur invitava i docenti a promuovere strategie didattiche personalizzate, volte a favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali attraverso un'organizzazione didattica centrata sulla specificità dei bisogni educativi del singolo alunno.
Un ulteriore passo fondamentale è stato compiuto nel gennaio 2022 con la pubblicazione, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Linee guida per la gestione dei disturbi specifici di apprendimento. Queste linee guida ribadiscono che i DSA sono disturbi circoscritti a domini cognitivi specifici, di origine neurobiologica, che non interessano il funzionamento cognitivo generale. Tuttavia, sottolineano l'importanza di interventi riabilitativi precoci e di strategie educativo-didattiche adeguate, poiché, in loro assenza, i DSA possono diventare pervasivi, interessando molti ambiti del funzionamento cognitivo, nonché l'adattamento personale e sociale. Gli studenti con DSA possono infatti manifestare effetti persistenti e spesso invalidanti, come bocciature, prematuro abbandono scolastico e difficoltà lavorative.
I DSA includono disturbi del neuro-sviluppo che interessano particolari capacità: leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente. Nello specifico, la dislessia si manifesta con difficoltà nella lettura accurata e fluente, caratterizzata da lentezza, scorrettezza, sostituzione di lettere, omissione di grafemi, inversioni e errori fonologici. La disgrafia riguarda la componente motoria della scrittura, rendendo lo scrivere difficoltoso e poco veloce. La disortografia, infine, si manifesta con difficoltà nella correttezza ortografica. Tali disturbi hanno un'alta frequenza e tendono a perdurare nel tempo.
I Disturbi Specifici dell'Apprendimento: cosa sono, come si diagnosticano e come si trattano
La Diagnosi e la Terminologia: Distinguere il Disturbo dalla Caratteristica
La diagnosi dei DSA segue tempistiche specifiche: per la dislessia e la disortografia, viene redatta al termine della seconda classe della scuola primaria; per la disgrafia e la discalculia, al termine del terzo anno dello stesso grado scolastico. Le Linee guida allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, attuative della legge 170/2010, richiamano esplicitamente l'attenzione dei docenti sui bambini "potenziali" DSA fin dalla scuola dell'infanzia. In questa fase, è fondamentale osservare segnali come la confusione di suoni, la difficoltà nel completare le frasi, l'uso di parole inadeguate o sostituite, l'omissione di suoni o parti di parole, e un'espressione linguistica inadeguata. In questi casi, è necessario supportare il bambino con attività personalizzate all'interno del gruppo classe.
È importante sottolineare la distinzione concettuale tra "disturbo" e "caratteristica", evidenziata in particolare dal PARCC (Programma di Rilevazione e Analisi dei Contenuti Curricolari). Il termine "disturbo" ha una connotazione più tecnica e viene utilizzato in ambito specialistico. L'espressione "caratteristica", invece, si riferisce a un diverso funzionamento intellettivo, risultando meno stigmatizzante. Di conseguenza, dislessia, disortografia e discalculia possono essere definite "caratteristiche dell'individuo", rappresentando una condizione non stigmatizzante. Sul piano pedagogico, il termine "caratteristica" favorisce un approccio educativo che valorizza le differenze individuali e le potenzialità di ciascun alunno.
La Riforma Normativa: dalla Nota Ministeriale alla Legge 170/2010
Il primo provvedimento normativo significativo riguardante gli alunni con DSA da parte del Miur risale al 2004, con la nota 5 ottobre 2004, n. 4099, "Iniziative relative alla dislessia". Questo atto ufficiale affrontò il problema della dislessia, definendola come un disturbo specifico dell'apprendimento che riguarda la lettura e la scrittura e che può verificarsi in persone per altri aspetti normali. Tuttavia, la data che segna una vera e propria svolta nella storia degli alunni con DSA è il 2010, con l'approvazione, da parte del Parlamento italiano, della legge 170, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
Questa legge ha sancito importanti principi, tra cui la necessità di una diagnosi tempestiva dei DSA, effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale e comunicata dalla famiglia alla scuola. Per quanto concerne le strategie educative e didattiche, l'art. 5 della legge promuove il principio della personalizzazione e l'utilizzo di "forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico" che tengano conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti con DSA. In attuazione della legge 170/2010, il Miur ha approvato, il 12 luglio 2011, il decreto ministeriale n. 5669, che allegava le Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con disturbi specifici di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è diventato il riferimento essenziale per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni con DSA.

La Valutazione degli Apprendimenti in Matematica: Strumenti e Strategie
La valutazione degli alunni con DSA in matematica deve basarsi sul principio di valorizzare le competenze acquisite, considerando la sostanza piuttosto che la forma. Le normative vigenti, a partire dalla legge 170/2010 e dalle Linee guida del 2011, hanno ispirato successivi provvedimenti, incluso il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. In questo decreto, la materia della valutazione degli alunni con DSA è affrontata negli articoli 11 (primo ciclo d'istruzione) e 20 (scuola secondaria di secondo grado).
Per gli alunni con DSA certificati, è fondamentale consentire l'utilizzo di strumenti compensativi, purché previsti dal PDP, già utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, senza pregiudicare la validità delle stesse. La sottocommissione di valutazione deve adottare criteri che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PDP. Nello svolgimento delle prove scritte, gli alunni con DSA possono usufruire di tempi aggiuntivi o della riduzione di materiale di lavoro, secondo quanto consigliato dagli studi disponibili. È altresì importante garantire una didattica compensativa che vada oltre il semplice impiego di strumenti e strategie rivolti esclusivamente a loro.
Per quanto concerne i compiti in classe, è opportuno che questi risultino chiari ed essenziali. Gli insegnanti possono fornire indicazioni sullo svolgimento di determinate verifiche, anche durante l'effettuazione delle prove. Nel caso di domande a risposta breve, è utile predisporre lo spazio per la risposta subito dopo ogni domanda. Va evitata la somministrazione di prove con un numero eccessivo di esercizi; è preferibile assegnare il compito una parte per volta. Le Linee guida del 2011 suggeriscono di preferire prove orali a quelle scritte, poiché gli alunni con DSA si trovano a loro agio quando, sia nelle prove orali che scritte, viene incoraggiata la comunicazione visiva, anche con l'ausilio di supporti informatici.
Un principio fondamentale da ribadire è che il disturbo specifico dell'apprendimento non è una malattia né un deficit intellettivo, ma un diverso neurofunzionamento del cervello. Pertanto, la valutazione deve mirare a comprendere e supportare questo diverso modo di apprendere, piuttosto che a penalizzare le difficoltà intrinseche.
Prove Nazionali e Esami di Stato: Adeguamenti per gli Alunni con DSA
La partecipazione degli alunni con DSA alle prove nazionali, come quelle predisposte dall'INVALSI, richiede un'adeguata pianificazione. La nota Miur 10 ottobre 2017, n. 18070, relativa allo svolgimento delle suddette prove, prevede che il consiglio di classe possa disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Il diploma finale e le tabelle affisse all'albo dell'istituto non fanno menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove nazionali.
Per quanto concerne gli esami di Stato, sia del primo che del secondo ciclo d'istruzione, i principi sono analoghi. Gli studenti con DSA certificati sono ammessi a sostenere gli esami sulla base del Piano Didattico Personalizzato. Relativamente alle prove scritte, gli studenti possono usufruire di tempi più lunghi di quelli ordinari e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP, già impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque funzionali allo svolgimento dell'esame. L'art. 11, comma 13, del decreto legislativo n. 62/2017, e successive integrazioni, prevede la possibilità di utilizzare dispositivi per l'ascolto dei testi registrati in formato "mp3".
Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. Per candidati con particolari situazioni di gravità, risultanti dal certificato diagnostico, è possibile l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, con un percorso didattico differenziato e prove d'esame non equipollenti, finalizzate al rilascio dell'attestato di credito formativo e non del diploma finale.
Le disposizioni relative all'Esame di Stato conclusivo dei corsi del secondo ciclo di istruzione, come confermato dall'Ordinanza Ministeriale 22 marzo 2024, n. 55, ribadiscono i tempi, i criteri e le modalità indicati nel D.Lgs. 62/2017 e nelle ordinanze ministeriali precedenti. La commissione d'esame, sulla base del PDP e degli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove. I candidati con DSA possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte. La commissione può inoltre prevedere che un proprio componente legga i testi delle prove scritte per una piena comprensione, o provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico per chi utilizza la sintesi vocale. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato in queste condizioni conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione, senza che nel diploma venga fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Criteri di Valutazione Specifici per la Matematica
La valutazione in matematica per gli alunni con DSA deve essere calibrata sulle loro specifiche difficoltà e potenzialità. L'obiettivo non è misurare la velocità o la fluidità nell'esecuzione di calcoli che potrebbero essere compromesse da un disturbo specifico, ma valutare la comprensione dei concetti matematici, la capacità di ragionamento logico e di risoluzione dei problemi.
Pertanto, i criteri di valutazione dovrebbero includere:
- Comprensione dei concetti: Valutare se l'alunno ha compreso i principi matematici fondamentali, indipendentemente dalla capacità di esprimerli in forma scritta o attraverso calcoli complessi.
- Ragionamento logico: Analizzare la capacità dell'alunno di seguire un percorso logico nella risoluzione di un problema, anche se l'esposizione del ragionamento può richiedere strumenti compensativi.
- Strategie di problem-solving: Osservare le strategie che l'alunno adotta per affrontare e risolvere i problemi, valorizzando quelle efficaci e personalizzate.
- Utilizzo di strumenti compensativi: Verificare la corretta e autonoma utilizzazione degli strumenti compensativi previsti dal PDP (es. calcolatrice, tabelle, mappe concettuali, software specifici) per superare le difficoltà legate al disturbo.
- Autocorrezione e metacognizione: Promuovere la capacità dell'alunno di riconoscere i propri errori e di riflettere sul proprio processo di apprendimento.
In sede di valutazione, è fondamentale che gli insegnanti considerino il PDP come guida principale, adattando le modalità di verifica e valutazione alle esigenze individuali. Si raccomanda di privilegiare verifiche che permettano all'alunno di dimostrare la propria comprensione attraverso diverse modalità espressive, incluse quelle grafiche, verbali e digitali. L'obiettivo ultimo è garantire che ogni studente, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, possa raggiungere il successo formativo e sviluppare appieno il proprio potenziale matematico.
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