La Funzione Cognitiva della Pena: Tra Efficienza Processuale e Giustizia Sostanziale

La "Riforma Cartabia" si propone come un intervento epocale volto a snellire e rendere più efficiente il processo penale italiano. L'obiettivo dichiarato è ambizioso: ottimizzare l'uso delle risorse e accelerare i tempi della giustizia, principalmente attraverso un ampliamento del ricorso ai procedimenti alternativi al giudizio ordinario. Tuttavia, questa enfasi sull'efficienza solleva interrogativi cruciali sulla sua reale natura e sulle sue implicazioni, in particolare riguardo alla funzione cognitiva del processo penale. Ci si chiede se l'efficienza sia stata elevata a valore autonomo, a scapito della sua funzione strumentale al raggiungimento della verità processuale e, in ultima analisi, della giustizia sostanziale.

La Strategia della Riforma: Potenziamento dei Riti Alternativi

L'officina legislativa si è rimessa in moto per realizzare un'ulteriore riforma del processo penale. Dopo poco più di tre anni dalla "Riforma Orlando" e dalla "controriforma Bonafede", è ora il turno della "Riforma Cartabia". Questa iniziativa legislativa è stata fortemente condizionata da fattori esogeni, con la politica che ha finito per prevalere in modo significativo. La patologia non risiede nel fisiologico confronto tra le forze politiche, ma nel fatto che il prodotto legislativo sia nato da un esperimento partitico opinabile, che ha cercato di unire ideologie diametralmente contrapposte: da un lato, quelle autoritarie del "governo gialloverde" e, dall'altro, quelle progressiste della Commissione Lattanzi. Nonostante la precarietà del metodo impiegato, la Riforma persegue un obiettivo di grande importanza e responsabilità, poiché dai suoi risultati dipende la possibilità per il nostro Paese di accedere a fondi europei significativi, capaci di supportare un'evoluzione strutturale dell'amministrazione della giustizia. È forse questa preoccupazione a giustificare l'inserimento diretto nell'epigrafe della legge dell'"efficienza del processo penale" quale scopo dichiarato della riforma.

Illustrazione stilizzata di ingranaggi che rappresentano il sistema giudiziario e una bilancia che simboleggia la giustizia.

La strategia principale della Riforma Cartabia si articola nel potenziamento dei riti alternativi al giudizio ordinario. Tra questi, particolare rilievo assumono i procedimenti basati sulla giustizia negoziata, come il patteggiamento (o applicazione della pena su richiesta delle parti) e il giudizio abbreviato. L'intento è quello di incentivare il ricorso a tali riti, sottraendo un numero crescente di casi al dibattimento ordinario, considerato più lungo e dispendioso in termini di risorse. La logica sottesa è quella di una gestione più rapida dei flussi processuali, puntando su una maggiore "produttività" del sistema giudiziario.

Il Sacrificio della Funzione Cognitiva del Processo

In una più ampia prospettiva di sistema, la Riforma Cartabia, promuovendo la giustizia negoziata e comprimendo il controllo di merito delle decisioni adottate con il rito ordinario, mostra di voler elevare l'efficienza a scopo in sé, sacrificando sull'altare dei numeri la funzione cognitiva del giudizio penale. I fattori che hanno reso la decisione del giudice sulla richiesta consensuale di applicazione della pena niente più che un "simulacro" di sentenza sono noti e ben esplorati in letteratura. In questo modo, la riforma aderisce sostanzialmente a quell'impostazione teorica che tende, non tanto a negare, quanto a giustificare il deficit cognitivo derivante dal procedimento ex art. 444 c.p.p. (procedimento per l'applicazione della pena su richiesta delle parti).

Il Processo Penale spiegato in 4 minuti

Il pericolo che il sistema processuale penale italiano si stia muovendo nella direzione dell'efficienza come presunto valore di sistema appare dunque fondato. Ci allontaniamo sempre più da quella "rivoluzione culturale" degli anni '80 che, interpretando la presunzione di non colpevolezza quale paradigma di sistema, aveva portato al ripudio del modello inquisitorio e alla nascita del primo codice accusatorio. L'efficienza al centro della giurisdizione ci riporta, invece, all'epoca in cui il processo aveva una funzione securitaria, giacché, in entrambi i casi, si mira al rasserenamento sociale. Siamo in presenza di quella che è stata autorevolmente definita "la terza via", una vera e propria "nuova forma di inquisitorietà". Il problema, sia ben chiaro, non riguarda l'efficienza in sé e per sé considerata, ma il fine rispetto al quale essa viene misurata. L'efficienza è strutturalmente un concetto di relazione che non può esaurirsi in se stesso o nella sua astratta affermazione, ma si specifica rispetto al fine che si vuole raggiungere. Il focus, quindi, si sposta sullo scopo che, attraverso il processo efficiente, si vuole raggiungere.

La funzione cognitiva del processo penale, intesa come la sua capacità di accertare la verità storica dei fatti, di ricostruire la dinamica degli eventi e di attribuire responsabilità con il massimo grado di certezza possibile, rischia di essere seriamente compromessa. Quando si privilegia la rapidità della decisione rispetto all'approfondimento istruttorio e alla dialettica probatoria, si corre il rischio di giungere a conclusioni affrettate, basate su prove incomplete o su interpretazioni superficiali. Questo è particolarmente vero nei procedimenti alternativi, dove la volontà delle parti di addivenire a un accordo può portare a una rinuncia implicita o esplicita alla piena esplorazione della verità.

La Funzione della Pena: Teorie Generali e Prospettive Costituzionali

Il dibattito sulle funzioni della pena è antico e complesso, articolandosi tra teorie assolute e teorie relative. Le prime, come la teoria retributiva, vedono la pena come una reazione al male commesso, un ristabilimento dell'ordine giuridico violato, basato sul principio "punitur quia peccatum est" (si punisce perché si è peccato). La pena, in questa prospettiva, è fine a se stessa, un modo per ripristinare l'equilibrio spezzato dal reato. Immanuel Kant, ad esempio, sosteneva che la pena fosse un imperativo categorico, un dovere morale e giuridico che lo Stato doveva infliggere per ristabilire la giustizia, indipendentemente da qualsiasi finalità futura.

D'altro canto, le teorie relative, sintetizzate nel brocardo "punitur ne peccetur" (si punisce affinché non si pecchi), guardano alla pena come a uno strumento per raggiungere scopi futuri, principalmente legati alla prevenzione. All'interno di queste teorie si distinguono:

  • La teoria general-preventiva: Mira a dissuadere la generalità dei consociati dal commettere reati attraverso la minaccia della pena. Ludwig Feuerbach, ad esempio, riteneva che la minaccia della pena, espressa in modo chiaro e determinato dalla legge, potesse fungere da ostacolo psicologico alla commissione di crimini. Si distingue ulteriormente tra prevenzione generale negativa (timore della sanzione) e prevenzione generale positiva (rafforzamento del senso di fiducia nell'ordinamento giuridico).
  • La teoria special-preventiva: Si concentra sull'individuo condannato, mirando a impedirgli di commettere ulteriori reati. Questa funzione si realizza attraverso la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato.

Schema che illustra le diverse teorie della pena: retributiva, general-preventiva e special-preventiva.

La Costituzione italiana, in particolare l'articolo 27, fornisce un quadro di riferimento fondamentale per comprendere le funzioni della pena nel nostro ordinamento. Il comma 2 stabilisce che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Questo principio costituzionale sancisce una chiara adesione a una concezione multidimensionale della pena, che non può prescindere dalla sua funzione rieducativa.

La funzione rieducativa, come sottolineato da autorevoli studiosi, non è un criterio aggiuntivo, ma un metro fondamentale per la valutazione dell'adeguatezza della pena. Essa implica che la pena debba essere adeguata non solo al fatto commesso, ma anche alla personalità del reo, con l'obiettivo di favorirne il reinserimento sociale e la risocializzazione. Questo principio si lega strettamente alla "individualizzazione" del trattamento sanzionatorio, ossia alla necessità di adattare la pena alle specifiche caratteristiche del singolo condannato.

La Pena Naturale: Una Riflessione tra Dogmatica e Realtà

Un aspetto interessante e spesso trascurato nel dibattito sulle funzioni della pena è quello della "pena naturale" (poena naturalis). Questa nozione si colloca all'incrocio tra filosofia morale e teoria del reato, partendo dall'idea che talvolta l'autore di un reato subisca una sofferenza spontanea, non imposta dallo Stato, ma così intensa da assumere un valore equivalente o superiore alla pena legale. Si pensi, ad esempio, al genitore che causa per colpa la morte del proprio figlio: la sofferenza interiore che ne deriva può essere devastante e rappresentare una forma di espiazione non prevista dall'ordinamento, ma di enorme rilevanza morale e giuridica.

Illustrazione evocativa di una figura umana che riflette sulla propria sofferenza interiore.

La pena naturale solleva interrogativi profondi sul senso reale del punire e sulla necessità dell'intervento statale in situazioni in cui la sofferenza umana è già di per sé punitiva. La tradizione teorica richiama Kant, che distingueva la pena forense da quella naturale, riconoscendo che il vizio si punisce da sé. La dottrina italiana ha tentato di introdurre questo istituto in sede normativa, ma senza successo, a causa della difficoltà di fissare criteri certi compatibili con i principi di legalità e tassatività.

La Costituzione, pur non prevedendo espressamente la pena naturale, contiene principi di necessità e umanità della pena che impongono di interrogarsi sulla proporzione tra colpa, inevitabilità della sofferenza e finalità rieducativa. L'art. 27 richiede che la pena sia sempre umana e orientata alla rieducazione, aprendo la questione se vi siano casi in cui la sofferenza spontanea renda superfluo l'intervento statale o addirittura contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento.

La riflessione sulla pena naturale evidenzia come il diritto penale, pur nel suo rigore formale, non possa ignorare la dimensione umana e psicologica dell'individuo. Il potere punitivo, come sottolineato da alcune prospettive critiche, è un "factum politico" che deve essere governato con consapevolezza, misura e rispetto della dignità, evitando duplicazioni punitive prive di senso e incompatibili con i valori costituzionali.

Le Criticità della Pena Naturale e il Percorso Normativo

La decisione della Corte Costituzionale n. 48/2024, che ha affermato la non previsione dell'istituto della pena naturale nel nostro ordinamento e l'assenza di un obbligo costituzionale per la sua introduzione, pone un freno alle aspettative di una sua immediata applicazione. Tuttavia, si ritiene che non vi sia al momento altra soluzione se non utilizzare le norme già presenti per immettere gradualmente la pena naturale all'interno dell'ordinamento.

Non convince, anzitutto, la soluzione prospettata in alcune richieste di archiviazione sull'utilizzo dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), poiché tale istituto è stato pensato in termini prettamente oggettivi, ancorato all'esiguità del danno o del pericolo. Sebbene la modalità della condotta possa essere un presupposto utile, non si può ignorare che il danno, in casi come l'omicidio o le lesioni, è tutt'altro che esiguo, rendendo inconferente la fattispecie. Nemmeno convince la lettura che vorrebbe riferire la locuzione "quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona" agli artt. 584 e 586 c.p., poiché si finirebbe per espungere dall'ambito di applicazione dell'art. 131-bis c.p. proprio le condotte colpose che hanno cagionato un danno grave alla persona.

Al momento, le uniche norme il cui uso resta impregiudicato sono gli artt. 133 c.p. e 62 bis c.p. per il giudice. Sebbene queste norme rendano operativa la dosimetria punitiva, non risolvono il problema dell'opportunità dell'azione penale e della "gogna" processuale.

La questione si sposta quindi sulla possibilità di creare una nuova causa di non punibilità in grado di risolvere il problema. L'impronta del sistema penale attuale è diretta a evitare misure contenitive non strettamente necessarie, anche mediante strumenti di pene sostitutive e giustizia riparativa, ma anche a scongiurare a priori processi che comporterebbero ingiustificate sofferenze. Si fa riferimento a proposte di legge che prevedono l'obbligo per il PM di evitare l'iscrizione nel registro degli indagati qualora sia ravvisabile una causa di giustificazione, al fine di scongiurare la "gogna mediatica" e l'ingiustificato calvario giudiziario.

Grafico che mostra l'evoluzione storica delle riforme del processo penale in Italia.

Sebbene l'intento di tali proposte non sia necessariamente quello di includere l'ipotesi di pena naturale, non è peregrino sostenere che un simile modello possa essere estrapolato e adattato ai casi di inopportunità della pena, dato che ciò che si vuole evitare è proprio il calvario giudiziario. Uno spunto di riflessione ulteriore muove dall'articolo 16.2 della "Ley del Proceso Penal" spagnola, che prevede che il pubblico ministero possa, con decisione motivata, rinunciare alla presentazione del procedimento davanti al tribunale, attraverso il riconoscimento di criteri di opportunità.

Nel nostro ordinamento, la presenza dell'art. 112 Cost. (obbligatorietà dell'azione penale) rende la questione più complessa, ma ciò non toglie che questo possa essere un punto di partenza per sviluppare un modello alternativo. Dato che il principale problema è quello di capire cosa costituisca "sofferenza individuale", per evitare che ciò si scontri con i necessari principi della tassatività e determinatezza, lasciando troppa discrezionalità, sarebbe utile la previsione di uno schema para-normativo per avere criteri sicuri.

In una prima fase, si dovrebbe verificare la soglia del dolore. L'uniformità, l'uguaglianza e la certezza potrebbero effettivamente essere assicurate con una tabella che stabilisca dei punti base in relazione al tipo di danno e parametri di adeguamento, considerando elementi come l'età della vittima, la convivenza, la qualità della relazione, la presenza di altri congiunti e la qualità del rapporto con l'eventuale superstite. Non si pretende di suggerire un modello universale, ma dato che il diritto penale ha bisogno di confini certi, si tratta di tentare un indice operativo da utilizzare nel caso in cui ci si trovi tra le sponde del diritto naturale e quello positivo.

Riflettendo sulla tipologia di reati che l'eventuale norma dovrebbe prendere in esame, non si può non considerare la diversità strutturale e ontologica tra i vari tipi di reati. Nei reati colposi, soprattutto quelli contro la vita o l'integrità fisica, la pena naturale sembra individuabile più facilmente. Nei reati dolosi, invece, la questione è più complessa: se l'autore ha agito volontariamente, la sofferenza successiva può essere considerata rilevante? Sembra rischioso includere nel novero della pena naturale anche la struttura dolosa, poiché rischierebbe di premiare chi ha agito con maggiore intensità criminosa, introdurrebbe una valutazione eccessivamente soggettiva del pentimento e minerebbe la certezza del diritto.

Un modello equilibrato potrebbe essere, pertanto, quello di una causa autonoma di non punibilità, i cui indici potrebbero essere: a) gravità del pregiudizio oggettivo: il danno deve essere tale da incidere profondamente sulla vita del reo; b) non volontarietà e non prevedibilità: la sofferenza non deve essere stata voluta né prevista dall'imputato; c) connessione causale diretta: il pregiudizio deve derivare direttamente dalla condotta penalmente rilevante; d) sofferenza interiore paragonabile alla pena positiva, da accertarsi secondo un sistema para-normativo. La possibilità di non iscrivere a priori il nominativo, o di valutare se procedere a richiesta di archiviazione secondo una nuova causa di non punibilità, consentirebbe di osservare la pena senza quelle sovrastrutture teoriche che fanno leva su un meccanismo solamente razionale, ma non anche relazionale.

La Cognizione Sociale e il Giudizio Morale in Ambito Penale

La comprensione del comportamento umano, specialmente in contesti complessi come quello giuridico-penale, richiede l'analisi dei processi cognitivi sociali. La Social Cognition, quell'insieme di processi neurocognitivi che ci permettono di comprendere le reazioni altrui, riconoscere le emozioni, inferire comportamenti sulla base di norme sociali e prendere decisioni moralmente accettabili, assume un ruolo cruciale. Tali competenze esordiscono precocemente e costituiscono la base per le interazioni sociali e la comprensione di ciò che è giusto fare e di ciò che ci si può aspettare dagli altri.

Nei soggetti coinvolti nei procedimenti penali, aspetti specifici della Cognizione Sociale, come le capacità di giudizio morale, diventano di particolare rilevanza. Il giudizio morale, una delle componenti più recenti della cognizione sociale, è fondamentale per la valutazione delle capacità mentali in ambito giuridico e penale, costituendo uno strumento pertinente per diagnosi di infermità mentale, valutazione dell'idoneità a testimoniare, e determinazione del livello di maturità o immaturità, nonché della capacità di intendere e di volere.

Diagramma che illustra i processi della Cognizione Sociale e le sue applicazioni in ambito forense.

La metodologia psicologica nella valutazione delle capacità mentali tiene conto di diversi fattori: orientamento (spazio, tempo, luoghi e persone), memoria (fissazione, tracce recenti e remote), cultura generale, vocabolario, capacità di astrazione, capacità di critica, giudizio e logica. I test mentali, come il Visual Motor Gestalt Test di Bender e la scala WAIS-R (Wechsler Adult Intelligence Scale Revisionated), sono utilizzati per valutare queste funzioni, sia in ambito penale che civile. Questi test, pur fornendo dati quantitativi e qualitativi, sono spesso il punto di partenza per indagini più approfondite sulla personalità del soggetto.

In ambito penale, la valutazione delle capacità cognitive e morali è fondamentale per determinare l'imputabilità. Il concetto giuridico di imputabilità, legato alla capacità di intendere e di volere, richiede che il soggetto sia "compos sui" o "compos mentis", ovvero padrone di sé, cosciente e consapevole. Il tema dell'imputabilità nel caso di minore autore di reato è particolarmente attuale e controverso, soprattutto se legato al complesso e sfuggente concetto di immaturità e alla metodologia psicologica necessaria per rispondere ai quesiti di un magistrato nello svolgimento di una perizia.

La cognizione sociale, e in particolare il giudizio morale, ci ricorda che l'essere umano è una specie altamente sociale e che un'ampia parte del cervello è dedicata alla comprensione e all'interazione con il mondo sociale. L'intelligenza sociale include la capacità di percepire e interpretare il comportamento altrui in termini di stati mentali, di concettualizzare le relazioni tra individui e di utilizzare queste informazioni per guidare il proprio comportamento e predire quello degli altri. Il sistema morale, infine, è un insieme di norme e regole che, sebbene culturalmente determinate, guidano il comportamento sociale, dimostrando che esprimere un giudizio morale non significa necessariamente fornire una risposta universalmente giusta o sbagliata, ma piuttosto una valutazione contestualizzata e culturalmente influenzata.

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