L'Area della Relazionalità nei BES non Certificati: Navigare tra Normativa e Prassi Didattica

L'introduzione del concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) nella normativa scolastica italiana ha rappresentato un importante passo avanti verso un'istruzione sempre più inclusiva. Tuttavia, le disposizioni ministeriali successive, in particolare il Decreto Legislativo 62/2017, hanno generato un acceso dibattito e interpretazioni divergenti, soprattutto per quanto concerne gli alunni con BES non certificati clinicamente. La questione centrale riguarda come garantire a questi studenti un percorso formativo adeguato e personalizzato, tenendo conto delle loro specifiche esigenze, senza cadere in rigidità burocratiche o, al contrario, in un'eccessiva discrezionalità.

La Genesi dei Bisogni Educativi Speciali: Un Concetto in Evoluzione

Il termine "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è stato originariamente introdotto nel Regno Unito alla fine degli anni '70 per definire "qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento permanente o transitoria in ambito educativo o di apprendimento, dovuta all'interazione tra vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata", come successivamente ripreso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'UNESCO, nella Dichiarazione di Salamanca, ha ampliato tale definizione, includendo "tutti quei bambini e giovani i cui bisogni derivano da disabilità oppure difficoltà di apprendimento".

Nella legislazione italiana, la definizione di BES trova una sua collocazione nella Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, che identifica come alunni con BES coloro che manifestano "svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse". In sintesi, si parla di BES "ogni volta che il bambino o il ragazzo manifesta particolari esigenze di apprendimento, che possono essere di carattere permanente o temporaneo e causate da fattori diversi".

Diagramma che illustra le tre categorie di BES: Disabilità, Disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-culturale/linguistico.

Storicamente, la normativa italiana ha previsto tutele specifiche per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992 e per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge n. 170/2010. La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha rappresentato una svolta fondamentale, ampliando l'ambito di applicazione di una didattica personalizzata e inclusiva anche a quegli alunni che, pur non rientrando nelle categorie di disabilità o DSA, presentano difficoltà di apprendimento legate a fattori familiari, socio-ambientali o culturali. Questo ha comportato l'estensione del diritto a un Piano Didattico Personalizzato (PDP) anche agli studenti con BES.

Le Distinzioni Fondamentali: BES, DSA e Disabilità

È cruciale distinguere tra le diverse categorie di Bisogni Educativi Speciali per comprendere appieno le implicazioni normative e didattiche.

  • Disabilità: Riguarda gli alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992. La certificazione clinica è rilasciata dalle ASL o da centri convenzionati/accreditati e dà diritto a specifiche misure di sostegno e a un Piano Educativo Personalizzato (PEP).
  • Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA): Includono dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, certificati ai sensi della Legge n. 170/2010. La certificazione è rilasciata da specialisti del settore sanitario. I DSA non implicano una minore capacità cognitiva generale, ma deficit specifici che impattano sull'apprendimento. Per questi alunni sono previsti strumenti compensativi e misure dispensative, formalizzati nel PDP.
  • BES in senso stretto (o disagio): Questa categoria comprende alunni che presentano difficoltà di apprendimento legate a svantaggio sociale e culturale, difficoltà linguistiche e culturali (come gli studenti stranieri di recente immigrazione), o altre problematiche non riconducibili a diagnosi cliniche specifiche. Questi BES non sono il risultato di una diagnosi medica sullo studente, ma rispondono alla necessità di venire incontro a particolari esigenze, anche temporanee, che l'insegnante può individuare e affrontare con la stipula di un PDP. Si tratta di una "categoria scolastica" piuttosto che "diagnostica".

Schema comparativo che evidenzia le differenze e le sovrapposizioni tra BES, DSA e Disabilità.

L'Impatto del DL 62/2017 e le Successive Interpretazioni

Il Decreto Legislativo 62/2017, riguardante la valutazione e la certificazione delle competenze, ha introdotto modifiche significative, soprattutto in relazione agli esami di Stato. Inizialmente, l'interpretazione più rigida del DL 62/2017 ha portato a una posizione che escludeva ogni possibilità di personalizzazione per gli alunni con BES non certificati, come evidenziato dalla nota MIUR 2936/18. Questa interpretazione restrittiva ha generato preoccupazione, poiché circa il 20-25% degli allievi manifesta problematicità sul piano cognitivo, affettivo e sociale, e una parte significativa di questi rientra nella categoria dei BES non certificati.

Dall'anno scolastico 2018/2019, con la nota MIUR 5772/19, si è assistito a un parziale ripristino della possibilità di utilizzare strumenti compensativi, ma solo se previsti nel PDP e esclusivamente per alunni con certificazione clinica (disabilità o DSA). Questa disposizione ha escluso nuovamente gli alunni individuati come BES per motivi culturali o linguistici.

Un caso specifico riguarda gli studenti stranieri di recente immigrazione. Per loro, è stato deciso di sostituire la prova di seconda lingua comunitaria con l'insegnamento di italiano L2, e di sostenere solo la prova di inglese, non quelle di francese, tedesco o spagnolo (DM 741/17 art.9 c.).

È fondamentale sottolineare che i BES non si "certificano" in senso clinico. I servizi sanitari non possono rilasciare certificati che dichiarino esplicitamente "il bambino/ragazzo XY è un alunno con Bisogni Educativi Speciali". Tuttavia, una pratica diffusa e scorretta è quella di indicare disturbi o difficoltà nella diagnosi clinica, per poi concludere che la scuola debba applicare le tutele previste dalla Circolare n. 8 del 2013. Come giustamente osservato, inserire una dichiarazione di questo tipo in una diagnosi clinica costituisce un'inaccettabile invasione di campo: l'individuazione e la gestione dei BES rientrano nell'ambito della didattica e sono una prerogativa esclusiva della scuola, basata sull'autonomia scolastica ed educativa.

La Prerogativa della Scuola nell'Individuazione dei BES

L'individuazione di un alunno come BES è una responsabilità che ricade primariamente sulla scuola. Questa non è una decisione arbitraria, ma un'assunzione formale di impegni e responsabilità da parte dell'istituzione scolastica, spesso in collaborazione con la famiglia. La Circolare Ministeriale n. 8 del 2013, e le successive note ministeriali, hanno chiarito che la scuola ha la facoltà e il dovere di riconoscere la necessità di un percorso didattico personalizzato per quegli alunni che manifestano difficoltà nell'apprendimento o nello sviluppo, indipendentemente dalla presenza di una certificazione clinica.

Infografica che illustra il processo di individuazione di un alunno BES da parte della scuola.

Tuttavia, è importante considerare le implicazioni di questa formalizzazione. La scelta di differenziare formalmente il percorso didattico di un alunno può comportare ricadute sull'autostima, sull'accettazione da parte dei compagni e sulle dinamiche familiari. Pertanto, la decisione di formalizzare un PDP deve essere ponderata e basata su una chiara valutazione di "convenienza" e opportunità.

La Valutazione e la Personalizzazione: Un Equilibrio Delicato

La questione della valutazione degli alunni con BES, in particolare in vista degli esami, è stata oggetto di precise disposizioni. La circolare ministeriale del 3 giugno 2014, n. 3774, ha chiarito che per gli alunni con BES, per i quali sia stato redatto un Piano Didattico Personalizzato, la commissione d'esame deve tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive. Tuttavia, viene precisato che per queste tipologie di alunni "non è prevista alcuna misura dispensativa sia scritta che orale".

Le note successive, come la n. 7885/2018 e la n. 2936/2018, hanno ulteriormente definito il quadro, distinguendo tra alunni con certificazione e quelli individuati autonomamente dai consigli di classe. È stato ribadito che gli alunni con DSA hanno diritto a strumenti compensativi se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati. Per gli alunni BES non certificati, l'utilizzo di strumenti compensativi è stato inizialmente limitato o escluso.

La nota MIUR 562 del 3 aprile 2019 ha riaffermato il principio della personalizzazione, sottolineando che il Piano Didattico Personalizzato (PDP) non deve essere un mero adempimento burocratico, ma uno strumento condiviso per consentire all'alunno di dialogare e cooperare con il gruppo classe. Questo approccio mira a garantire agli alunni con BES, anche con bisogni transitori, gli strumenti di supporto indispensabili per la loro partecipazione alla vita scolastica su un piano di uguaglianza. A una didattica personalizzata deve corrispondere una valutazione formativa altrettanto personalizzata, che privilegia uno sguardo di medio-lungo periodo e mira a scoprire ogni possibilità di eccellenza presente in ciascun alunno.

Inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali nel gruppo classe

Le Sfide Attuali e le Prospettive Future

Nonostante i progressi normativi, persistono alcune criticità. La propensione ad applicare ai BES il modello clinico, con la scuola che tende ad assumere il ruolo degli specialisti e a individuare i BES tramite misurazioni oggettive, è un rischio concreto. Prove standardizzate di lettura, ad esempio, non sono sufficienti per definire un alunno BES.

Inoltre, la valutazione di un alunno come BES è fortemente condizionata dal contesto scolastico. Uno stesso alunno potrebbe necessitare di personalizzazione in una scuola e non in un'altra, a differenza di quanto accade per la disabilità o i DSA, dove la condizione è intrinseca all'individuo. Questo sottolinea l'importanza di un'analisi contestuale approfondita da parte dei consigli di classe.

La riscoperta attenzione verso gli alunni con Bisogni Educativi Speciali deve essere vissuta come un'opportunità per le scuole, ossia come la "possibilità", non l'obbligo, di fare cose che prima sembravano impossibili. Si tratta di dare una risposta concreta ai "cittadini di serie B" della scuola, garantendo loro il diritto a un percorso formativo su misura, che valorizzi le loro potenzialità e rispetti i loro tempi e stili di apprendimento.

Le recenti disposizioni ministeriali, pur cercando di fornire un quadro normativo, hanno talvolta creato confusione, soprattutto per quanto riguarda i BES non certificati. È fondamentale che la scuola, attraverso i consigli di classe e la collaborazione con le famiglie, continui a esercitare la propria autonomia e responsabilità nell'individuare e supportare questi alunni, garantendo loro un reale diritto allo studio e al successo formativo. La sfida è trasformare le disposizioni normative in prassi didattica efficace e inclusiva, andando oltre la mera burocrazia e concentrandosi sul benessere e sull'apprendimento di ogni singolo studente.

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