L'inclusione scolastica degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) rappresenta una delle sfide più significative e al contempo più gratificanti del sistema educativo italiano. Nel corso degli anni, una serie di interventi normativi, tra cui spiccano la Direttiva del 27 dicembre 2012 e la successiva Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013, hanno delineato un quadro di riferimento sempre più articolato e attento alle esigenze di questi studenti. Questo articolo si propone di esplorare in profondità il percorso normativo che ha portato all'attuale configurazione dell'inclusione degli alunni con DSA, analizzando le implicazioni pratiche delle disposizioni ministeriali per le istituzioni scolastiche, i docenti, le famiglie e gli studenti stessi.
Dalle Origini alla Legge 170/2010: La Lenta Riconoscimento dei DSA nel Contesto Scolastico

Fino agli anni Novanta del secolo scorso, il problema degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare degli allievi con dislessia e discalculia, è stato in larga parte sottovalutato nel panorama educativo italiano. Le difficoltà di apprendimento venivano spesso erroneamente attribuite a fattori come "negligenza, scarso impegno o interesse", con conseguenze deleterie sulla condizione psicologica dell'alunno, determinando stati d'ansia, bassa autostima, comportamenti oppositivi e vere e proprie forme depressive.
Un punto di svolta fondamentale si è avuto con l'istituzione, nel 1997 a Bologna, dell'Associazione Italiana Dislessia (AID). Questa associazione ha avviato un percorso di sensibilizzazione che ha progressivamente portato a una maggiore consapevolezza del fenomeno. Il culmine di questo impegno si è raggiunto nel 2010 con l'approvazione della Legge n. 170, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico". Questa legge ha ufficialmente riconosciuto la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento, definendoli come quelle "capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana".
La Legge 170/2010 ha posto l'accento sulla necessità di garantire il diritto allo studio, favorendo il successo scolastico e riducendo i disagi psicologici. Ha inoltre sollecitato una collaborazione sinergica tra i servizi sanitari specialistici e la scuola, entrambi chiamati a fornire risposte adeguate ai bisogni dei soggetti con DSA. La complessità del problema, che coinvolge famiglie, docenti e operatori dei servizi specialistici, ha evidenziato aree di ambiguità e incertezza, spesso dovute alla scarsità o alla non concordanza dei dati scientifici disponibili. Questo ha reso necessario l'adozione di strumenti come la Consensus Conference per rispondere ai quesiti clinici sollevati sui DSA.
Il Decreto Ministeriale 5669/2011 e le Linee Guida: Strumenti Operativi per la Scuola
Un anno dopo l'emanazione della Legge 170/2010, il MIUR, con decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, ha approvato le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni DSA. Queste linee guida, tuttora considerate il principale punto di riferimento per insegnanti, genitori ed esperti, hanno introdotto concetti fondamentali per la gestione didattica e valutativa degli alunni con DSA.

L'articolo 5 del DM 5669/2011 affida alla scuola il compito inderogabile di redigere per ogni alunno con DSA il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Il PDP è il documento obbligatorio di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che adotterà nei confronti dell'alunno con DSA per garantirne il successo formativo. Esso deve contenere le misure compensative e dispensative previste dalla normativa, le forme di verifica e di valutazione periodica e finale, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi indicati nel PDP stesso.
Le famiglie devono poter leggere con calma e attenzione il PDP del proprio figlio o figlia, prima di approvarlo, avendo a disposizione un discreto margine di tempo. In alcuni casi, è possibile richiedere la dispensa dalle valutazioni scritte, sia durante l'anno scolastico che durante gli esami di Stato, nel caso questa richiesta sia stata indicata dallo specialista nella diagnosi.
Parallelamente al percorso scolastico, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha approvato nel 2012 le Linee guida per l'accertamento diagnostico dei disturbi specifici di apprendimento, aggiornate nel 2022. Queste linee guida, insieme alle precedenti Consensus Conference del 2007 e 2010, hanno contribuito a definire criteri e procedure diagnostiche più precise, inclusi nuovi criteri e procedure diagnostici relativi alla disgrafia e al disturbo del calcolo, rimasti poco definiti nelle precedenti Consensus Conference.
La Circolare Ministeriale 8/2013: Un Quadro Operativo per i Bisogni Educativi Speciali (BES)
IV.3 - BES e inclusione - indicazioni operative - prof. Francesco Giorgi
La Direttiva del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali (BES) ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel riconoscimento e nella gestione delle diverse esigenze degli studenti. Tuttavia, subito dopo la sua divulgazione, erano state sollevate da più parti perplessità interpretative su alcuni passaggi. La Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013, firmata dal Capodipartimento del MIUR, la Dirigente Generale Lucrezia Stellacci, ha avuto il merito di fugare tali perplessità, offrendo alle scuole uno strumento operativo di notevole importanza.
La C.M. 8/2013 completa il quadro di allargamento della normativa sull'inclusione scolastica iniziato negli anni '70, ampliatosi con la L. n. 170/10 e completato con la Direttiva del 27 Dicembre 2012. La Circolare sottolinea la necessità di un progetto educativo didattico che deve essere predisposto per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, anche quelli che hanno uno svantaggio culturale, personale o sociale. Viene evidenziata la necessità di motivazione e di verbalizzazione delle misure adottate.
L'Area dello Svantaggio Socioeconomico, Linguistico e Culturale
La Circolare pone particolare attenzione all'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale. Ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".
Tali tipologie di BES devono essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali) o di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione - è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.
È fondamentale sottolineare che, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative nei casi di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.

Coinvolgimento delle Famiglie e Ruolo del PDP
La Circolare evidenzia, inoltre, che per ciò che riguarda gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento, nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, è possibile adottare le misure compensative e dispensative previste dalla Legge 170/2010 e dalle Linee Guida.
Riguardo al coinvolgimento delle famiglie, è utile sottolineare che le stesse sono coinvolte nella firma del PDP per una piena consapevolezza della personalizzazione del percorso scolastico dei propri figli e per una condivisione di strumenti e modalità da utilizzare a scuola per il successo formativo.
Strutture Organizzative per l'Inclusione: GLI e CTI
La Circolare 8/2013 introduce significative innovazioni anche a livello organizzativo. Ciascuna scuola autonoma è chiamata ad ampliare il già previsto Gruppo di Lavoro Handicap d’Istituto (GLHI), dedicato alle azioni per l’inclusione degli alunni disabili, alle tematiche dei BES, integrandone opportunamente la composizione del gruppo e rinominandolo GLI (Gruppo per l’inclusione).
Il GLI svolge diverse funzioni strategiche:
- Rilevazione dei BES presenti nella scuola.
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere.
- Focus sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi.
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola.
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.
Innovativo risulta il paragrafo relativo ai CTI (Centri Territoriali per l’inclusione) che debbono assorbire le varie configurazioni presenti a livello di singole realtà territoriali. La prefigurazione della nascita dei CTI viene collegata a quanto previsto dal D.L. n. 62/2017. Si precisano poi le caratteristiche generali dei docenti che operano nei CTS o nei CTI, con particolare riferimento a comprovate esperienze e specializzazioni.

La Valutazione e le Prove Nazionali INVALSI nel Contesto DSA
Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato", ha integrato quanto previsto nel DPR n. 122/2009 in relazione agli alunni con DSA. La materia viene affrontata negli artt. 11 (primo ciclo d’istruzione) e 20 (scuola secondaria di secondo grado).
Le prove nazionali INVALSI sono uno strumento ufficiale utilizzato per rilevare e misurare periodicamente i livelli di apprendimento degli studenti italiani. Queste rilevazioni hanno carattere censuario e sono fondamentali per valutare l'efficacia educativa del sistema scolastico. La loro oggettività e uniformità garantiscono la comparabilità dei dati.
Per gli alunni con DSA, lo svolgimento delle prove INVALSI è un requisito di ammissione all'esame di Stato. Essi possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono usufruire di tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte. Possono inoltre usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato "mp3" e, in casi specifici, la commissione può prevedere un proprio componente che legga i testi delle prove scritte.
IV.3 - BES e inclusione - indicazioni operative - prof. Francesco Giorgi
Esonero dalla Lingua Straniera: Condizioni e Implicazioni
La questione dell'esonero dalla lingua straniera per gli alunni con DSA è stata oggetto di particolare attenzione normativa. La Circolare 8/2013 sottintende l'impossibilità di esonerare gli alunni con svantaggio dalla lingua straniera, condizione che si pone, anche nell'area del DSA, come residuale e vincolata all'esistenza di specifiche condizioni di richiesta (ambito sanitario, ambito famigliare e ambito scolastico) ed in eventuale comorbilità con altre situazioni cliniche.
Il richiamo ministeriale si pone in linea con quanto indicato all'art. 6, comma 6 delle Linee guida per gli studenti con DSA, che prevede l'esonero solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico. In detto caso si sviluppa un piano didattico differenziato che, in sede di esame, comporta la valutazione da parte del consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. In sede di esame possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.
È importante notare che il Dlgs. 62/2017, con l'articolo 11 comma 13, ha abrogato la norma della circolare 8/2013 in cui si prevedeva che un alunno con DSA esonerato dall'esame sulla lingua straniera non potesse conseguire il diploma di licenza media, ma solo un attestato. La nuova norma, più flessibile, stabilisce che in casi di particolare gravità del disturbo, l'alunno, su richiesta della famiglia e approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato, conseguendo il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Il Grado di Inclusività della Scuola: Misurazione e Miglioramento
La Circolare 8/2013 pone un accento particolare sulla necessità di misurare e monitorare il grado di inclusività delle scuole. L'Italia necessita di dati quali/quantitativi atti a verificare l'effettiva ricaduta dell'inclusione per i soggetti direttamente interessati e per la comunità circostante. Il MIUR evidenzia la necessità di procedere a rilevare, monitorare e valutare il grado di inclusività delle scuole in relazione alla "qualità" dei risultati educativi di tutti gli studenti.
Ciascuna scuola, all'interno dei progetti di certificazione di qualità, potrà declinare specifici descrittori e indicatori per la qualità dell'inclusione. In rete sono reperibili numerose sperimentazioni di scuole ed enti dedicate al tema del miglioramento della qualità dell'integrazione e dell'inclusione, da cui è possibile prendere spunto per formulare un proprio modello.
La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzati ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale. A tal fine possono essere adottati sia strumenti strutturati reperibili in rete (come l’“Index per l’inclusione” o il progetto “Quadis”), sia modelli concordati a livello territoriale.

Sfide e Prospettive Future
Non mancano le complessità e le tante sfaccettature che l'interpretazione sia della Direttiva sia della Circolare in taluni aspetti accompagneranno le scuole nella pratica concretizzazione di quanto viene indicato. Le scuole sottolineano le proprie esigenze prioritarie: le risorse di organico, una cultura diffusa dell’inclusione (che superi l’idea della specializzazione settoriale del sostegno), l’individuazione dei BES, il rapporto delicato con le famiglie.
Il MIUR ha rilanciato con energia il valore aggiunto dell’inclusione, facendo qualche cauta apertura in termini di utilizzo funzionale e strategico delle risorse di organico. La recente ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 22 marzo 2024 n.55 esplicita ulteriormente le tutele previste per gli studenti con DSA in sede di esame di Stato, confermando la centralità del PDP e la flessibilità necessaria per garantire pari opportunità di successo formativo.
In conclusione, il percorso normativo e operativo delineato dalla Legge 170/2010, dal DM 5669/2011 e dalla Circolare 8/2013 rappresenta un quadro di riferimento solido per promuovere un'autentica inclusione scolastica degli alunni con DSA. La continua evoluzione della normativa e l'impegno costante delle istituzioni scolastiche, unitamente al prezioso contributo delle famiglie e delle associazioni, sono elementi essenziali per garantire che ogni studente possa esprimere appieno il proprio potenziale.
